Art. 28.

(Associazioni ed enti di tutela dei rifugiati).

      1. È istituito presso il Ministero dell'interno un registro delle associazioni, degli enti di tutela e del volontariato di comprovata esperienza in materia di tutela e di assistenza a richiedenti asilo e rifugiati. I criteri e i requisiti per l'iscrizione nel registro sono stabiliti dal regolamento.
      2. Le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui al comma 1 sono invitati a esprimere parere sul documento programmatico relativo al programma di reinsediamento di cui all'articolo 7 nonché a partecipare al concorso pubblico per la nomina di due rappresentanti nel Comitato consultivo dell'Ufficio nazionale di cui all'articolo 10, comma 4. Inoltre, le associazioni e gli enti iscritti nel registro possono presentare progetti destinati a favorire l'integrazione dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria all'Ufficio nazionale in attuazione dei programmi triennali di cui all'articolo 24, comma 3.
      3. Le amministrazioni pubbliche, la Commissione nazionale e l'Ufficio nazionale possono avvalersi della collaborazione delle associazioni e degli enti iscritti nel registro per lo svolgimento dei compiti

 

Pag. 30

loro attribuiti dalla presente legge sulla base di apposite convenzioni.
      4. Per le loro attività permanenti in materia di promozione del diritto di asilo a livello nazionale e internazionale, di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla situazione dei rifugiati, di protezione legale e sociale di richiedenti asilo, di rifugiati e di beneficiari della protezione sussidiaria, nonché per le loro attività permanenti finalizzate a favorire l'integrazione socio-lavorativa e culturale, di studio e di ricerca, le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui al comma 1 possono, su richiesta motivata, ottenere dei sussidi finanziari triennali, prorogabili, dall'Ufficio nazionale. Il regolamento prevede le modalità di erogazione e di rendicontazione di tali sussidi.